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C'è una fata un po' matocca.
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Articolo 1
È costituita l'Associazione denominata Associazione Culturale Sentichestoria, con sede legale in Milano, viale Piceno n°8.
Articolo 2
L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Articolo 3
L'Associazione Culturale Sentichestoria è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Gli eventuali regolamenti interni, proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea degli aderenti, disciplinano, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.
Articolo 4
L'Associazione considera il teatro e lo spettacolo in genere, un bene culturale, e riconosce a questa attività un valore anche di servizio sociale, pertanto pone come scopo statutario e attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della cultura e dell'arte teatrale. L'Associazione intende attuare concretamente i propri fini attraverso le seguenti attività:
Per queste attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.
Nel più rigido rispetto per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà porre in essere operazioni di carattere commerciale.
L'associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni nazionali e internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione della cultura teatrale.
Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti e ogni altro esperto e personale specializzato estraneo all'associazione.
L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
Articolo 5
L'Associazione ha durata indeterminata.
Articolo 6
L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa si finanzia con:
Il contributo associativo è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Articolo 7
Sono organi dell'Associazione:
L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo e attivo.
Articolo 8
Nell'Associazione si distinguono: i soci Fondatori e i soci Ordinari.
Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che condividono le finalità di cui all'art. 4 del presente statuto e intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità stesse.
L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati.
Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione. La domanda deve essere fatta contestualmente al versamento della quota associativa; domande effettuate dopo il versamento della quota associativa saranno prese in esame durante la prima assemblea ordinaria successiva.
L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro dei soci all'organizzazione.
I soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'Associazione, nonché, se maggiorenni, di intervenire con diritto di voto alle Assemblee. I soci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione, secondo i modi e i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e al pagamento di quote straordinarie a integrazione del fondo sociale. Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.
La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione.
Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato.
I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:
Le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione.
I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
La qualità di socio non è trasmissibile e nessun diritto possono vantare i soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.
Articolo 9
L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.
All'Assemblea possono partecipare tutti i soci maggiori di età che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa. I soci diversi dalle persone fisiche hanno comunque un solo voto e quindi partecipano all'Assemblea mediante il loro legale rappresentate ovvero un suo delegato anche permanente.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno trascorso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.
La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo degli soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L'Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci, oppure la richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione (e sulle pagine del sito) e spedito per posta (o posta elettronica), almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.
La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità, di cui ai commi precedenti, sana il vizio.
L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato a maggioranza semplice tra i soci presenti, il quale, a sua volta, nomina un segretario verbalizzante.
Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del Codice Civile.
Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti casi:
Articolo 10
Sono compiti dell'Assemblea sovrana dei soci:
Le delibere assembleari, oltre a essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea (sul sito resterà anche lo storico).
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è composto da:
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i propri soci e restano in carica per 3 anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso.
Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
Le convocazioni possono essere effettuate, oltre che per raccomandata, anche con lettera consegnata a mano, con fax o attraverso posta elettronica e devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio fa luogo alla sua cooptazione tra i soci. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve esser posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo degli altri consiglieri. Nel caso in cui viene meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di riunioni effettuate con strumenti informatici, gli esiti saranno trascritti nel registro dal Segretario e fatta valere la firma elettronica.
Articolo 12
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
Articolo 13
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.
Il Presidente:
In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vicepresidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.
Il Presidente e, in sua assenza, il Vicepresidente hanno il compito di:
Articolo 14
Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.13 comma 190 legge 23.12.1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Articolo 15
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.
Articolo 16
Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata. Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 Aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre a essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea (e sul sito).
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di enti che facciano parte della medesima e unitaria struttura.
Articolo 17
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci: è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 18
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente pro-tempore della Camera di Commercio competente in relazione alla sede legale della società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il Presidente predetto non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede della associazione.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.
Articolo 19
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.
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